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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 43

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEGLI STATI DELL'INVALIDITA' CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE, DEL SORDOMUTISMO E DEL COLLEGIO MEDICO PER L'ACCERTAMENTO DELLE COMPATIBILITA' DELLO STATO PSICOFISICO DELL'INVALIDO RISPETTO ALLE MANSIONI LAVORATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Accertamenti degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo
1. Gli accertamenti degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo di cui alle Leggi 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, 27 maggio 1970, n. 382, 26 maggio 1970, n. 381, 11 febbraio 1980, n. 18, sono effettuati dalle commissioni sanitarie di prima e seconda istanza secondo le norme previste dalla presente legge e, per quanto in essa non disposto, secondo le vigenti leggi.
Art. 2
Commissioni di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo
1. Nell'ambito di ogni Unità sanitaria locale operano:
- la commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile;
- la commissione di prima istanza per l'accertamento delle condizioni visive;
- la commissione di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo.
2. Le commissioni sono nominate dal comitato di gestione.
3. La commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile è composta da:
a) un medico dipendente dell'Unità sanitaria locale, addetto al servizio di igiene pubblica, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;
b) un medico designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, preferibilmente specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, o in via subordinata iscritto al terzo anno della medesima scuola di specializzazione, o in via subordinata specialista in altra disciplina equipollente o affine;
c) un medico specialista o esperto in medicina del lavoro o altra disciplina equipollente o affine;
d) uno specialista in psichiatria, designato dall'Ordine provinciale dei medici, che integra la commissione nei casi in cui l'accertamento riguardi le condizioni psichiche.
4. La commissione di prima istanza per l'accertamento delle condizioni visive è composta da:
a) un medico dipendente dell'Unità sanitaria locale, addetto al servizio di igiene pubblica, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;
b) un medico designato dall'Unione italiana ciechi, specialista in oculistica;
c) un medico specialista in oculistica.
5. La commissione di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo è composta da:
a) un medico dipendente dell'Unità sanitaria locale, addetto al servizio di igiene pubblica, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;
b) un medico designato dall'Ente nazionale sordomuti, specialista in otorinolaringoiatria;
c) un medico specialista in otorinolaringoiatria.
6. Fatta eccezione per i membri indicati alle lett. b) nei commi precedenti, i sanitari che compongono le commissioni sono scelti tra medici iscritti nel ruolo regionale nominativo del servizio sanitario nazionale.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Unità sanitaria locale in possesso di idonee attitudini professionali, nominato dal comitato di gestione.
Art. 3
Modalità di funzionamento delle commissioni sanitarie di prima istanza
1. Le domande di accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo devono essere presentate in carta libera alla competente commissione sanitaria di prima istanza presso l'Unità sanitaria locale di competenza, corredate da certificato medico e certificato di residenza.
2. Gli esiti degli accertamenti medico - legali sono, a mezzo di messo comunale o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, notificati agli interessati o agli istituti di patronato, la cui costituzione sia stata approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in presenza di esplicito mandato di assistenza, immediatamente, e comunque non oltre i quindici giorni dalla data della decisione.
3. L'elenco delle persone sottoposte agli accertamenti di cui al comma precedente è trasmesso nello stesso termine alle competenti associazioni rappresentate nelle commissioni sanitarie.
4. Limitatamente a coloro per i quali sia stato accertato un grado di invalidità che dia diritto a eventuali provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l'esito dell'accertamento medico - legale va comunicato, a cura del segretario, alla Prefettura della provincia di residenza anagrafica del richiedente non oltre quindici giorni dalla data della decisione.
Art. 4
Commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo
1. Per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni adottate dalle commissioni sanitarie di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile sono istituitite commissioni sanitarie di seconda istanza con competenza limitata al rispettivo ambito provinciale o circondariale aventi sede operativa presso le Unità sanitarie locali dei Comuni capoluogo di provincia e, per il relativo Circondario, presso l'Unità sanitaria locale del Comune di Rimini. Per il Comune di Bologna la commissione ha sede presso l'Unità sanitaria locale n. 29.
2. Le commissioni sono nominate dal comitato di gestione delle Unità sanitarie locali presso cui hanno sede.
3. La commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile è composta da:
a) il responsabile del servizio di igiene pubblica, o da un medico del predetto servizio, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;
b) un medico designato dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, preferibilmente specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, o in via subordinata iscritto al terzo anno della medesima scuola di specializzazione, o in via subordinata specialista in altra disciplina equipollente o affine;
c) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali o altra disciplina equipollente o affine;
d) uno specialista in psichiatria, che integra la commissione nei casi in cui l'accertamento riguardi le condizioni psichiche.
4. Per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni adottate dalle commissioni sanitarie di prima istanza per l'accertamento delle condizioni visive e del sordomutismo, sono istituite commissioni sanitarie di seconda istanza, nominate dal comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale n 29, e avente sede operativa presso l'Unità sanitaria locale stessa, con competenza estesa all'intero ambito regionale.
5. La commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento delle condizioni visive è composta da:
a) il responsabile del servizio di igiene pubblica, o da un medico del predetto servizio, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;
b) un medico designato dall'Unione italiana ciechi, specialista in oculistica;
c) un medico specialista in oculistica.
6. La commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento del sordomutismo è composta da:
a) il responsabile del servizio di igiene pubblica, o da un medico del predetto servizio, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;
b) un medico designato dall'Ente nazionale sordomuti, specialista in otorinolaringoiatria;
c) un medico specialista in discipline otorinolaringoiatriche o audiologiche.
7. I sanitari di cui alle lettere c) e d) dei precedenti commi possono essere scelti fra medici del ruolo nominativo regionale, personale medico universitario di ruolo, personale medico di istituti a carattere scientifico, personale medico di istituti assicurativi con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato.
8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Unità sanitaria locale, in possesso di idonee attitudini professionali, nominato dal comitato di gestione.
Art. 5
Modalità di funzionamento della commissione sanitaria di seconda istanza
1. Il ricorso è presentato direttamente alla commissione sanitaria di seconda istanza competente per territorio entro novanta giorni dalla data della comunicazione della decisione della commissione sanitaria di prima istanza o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, con le stesse modalità, alla commissione sanitaria di prima istanza che ha emanato l'atto impugnato.
2. Le decisioni delle commissini di seconda istanza hanno carattere definitivo e devono essere notificate, a mezzo di messo comunale o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati o agli istituti di patronato, la cui costituzione sia stata approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in presenza di esplicito mandato di assistenza, immediatamente e comunque non oltre quindici giorni dalla data della decisione stessa. Entro lo stesso termine devono essere comunicate alla competente commissione di prima istanza.
3. Limitatamente a coloro per i quali sia stato accertato un grado di invalidità che dia diritto a eventuali provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l'esito dell'accertamento medico - legale va comunicato, a cura del segretario della commissione di seconda istanza, non otlre quindici giorni dalla data della decisione, alla Prefettura della provincia di residenza anagrafica del ricorrente.
4. L'elenco delle persone per le quali è stato accertato un grado di invalidità di cui al comma precedente è trasmesso nello stesso termine alle competenti associazioni rappresentate nelle commissioni sanitarie.
5. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della commissione di seconda istanza, su richiesta di questa, i segretari delle commissioni di prima istanza sono tenuti a fornire sollecitamente gli elementi conoscitivi o gli atti richiesti.
Art. 6
Coordinamento delle commissioni sanitarie
1. La Giunta regionale promuove il coordinamento fra le commissioni sanitarie per favorire l'omogeneità dei criteri tecnici d' accertamento degli stati di invalidità anche attraverso periodiche riunioni dei presidenti delle commissioni stesse convocate e presiedute dall'Assessore regionale cui competono le relative funzioni.
2. La Giunta regionale promuove inoltre attività di aggiornamento e di qualificazione professionale dei componenti delle commissioni in collaborazione con gli Istituti di medicina legale delle Università.
Art. 7
Collegio medico per l'accertamento delle compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare
1. Il collegio medico previsto dall'articolo 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno, recante norme per il collocamento obbligatorio degli invalidi, è nominato dal comitato di gestione delle Unità sanitaria locali nn. 2, 4, 9, 16, 29, 31, 35, 38, 40, con competenze estese all'ambito provinciale o circondariale in cui è compresa l'Unità sanitaria locale stessa.
2. Il collegio è composta da:
a) il responsabile del servizio di igiene pubblica o da un medico del predetto servizio, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che lo presiede;
b) un medico specialista o esperto in medicina del lavoro, o in altra disciplina equipollente o affine, ovvero specialista o esperto in medicina legale e delle assicurazioni sociali, o in altra disciplina equipollente o affine, del ruolo nominativo regionale;
d) un medico scelto tra quelli designati dalle associaizoni di categoria maggiormente rappresentative, che partecipa ai lavori del collegio in ragione del tipo di invalidità da accertare.
3. Il collegio è integrato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240 Sito esterno, recante " Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra " e successive modificazioni e della Legge 23 aprile 1965, n. 488 Sito esterno, recante " Norme per provvidenze agli invalidi per servizio e per i loro congiunti " e successive modificazioni, con un ufficiale medico componente della commissione medica per le pensioni di guerra( CMPG) o con un ufficiale medico componente della commissione medica per le pensioni ordinarie( CMPO) competente per territorio, quando deve accertare lo stato di inabilità per la concessione dell' assegno di incollocabilità rispettivamente agli invalidi di guerra o per servizio.
4. Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un dipendente dell'Unità sanitaria locale, in possesso di idonee attitudini professionali, nominato dal comitato di gestione.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3.
Art. 8
Disciplina comune alle commissioni sanitarie di prima e seconda istanza e del collegio medico
1. Per ciascun membro effettivo e per ciascun segretario delle commissioni sanitarie di prima e seconda istanza e del collegio medico viene nominato, con le stesse modalità previste per gli effettivi, un supplente che partecipa alle sedute solo in caso di assenza o impedimento del rispettivo componente effettivo.
2. Lo stesso sanitario non può far parte contemporaneamente della commissione di prima istanza e della commissione di seconda istanza competente all'esame del ricorso.
3. In caso di carenza di personale in possesso di requisiti di professionalità richiesti dalla presente legge presso l'Unità sanitaria locale competente per la nomina, la scelta può ricadere su personale dipendente da altra Unità sanitaria locale, previo assenso della stessa, o su personale sanitario in quiescenza del ruolo nominativo regionale, universitario o degli istituti a carattere scientifico, dotato sempre della necessaria professionalità.
4. Il comitato di gestione competente può deliberare di istituire, ogni 800 domande o ricorsi presentati, una commissione sanitaria di prima o seconda istanza. Dette ulteriori commissioni hanno la durata di una anno e sono automaticamente rinnovabili se permangono le condizioni che hanno dato luogo alla loro istituzione. Per la composizione si applicano le disposizioni previste, per ciascuna categoria, rispettivamente agli artt. 2 e 4.
5. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia dinnanzi alle comissioni sanitarie sia di prima che di seconda istanza, che dinnanzi al collegio medico.
6. Le commissioni in presenza di certificazioni di intrasportabilità, anche a mezzo ambulanza, del richiedente procedono, previo controllo della certificazione, a visita domiciliare. In tale caso possono incaricare un proprio componente medico, assistito dal segretario della commissione, di procedere alla visita medica predisponendo relazione scritta sull'accertamento.
7. Nella prima seduta successiva le commissioni, valutata la relazione di cui al comma precedente, decidono sull' accertamento delle condizioni di invalidità con la presenza di tutti i componenti.
8. Le commissioni e i collegi di cui ai precedenti articoli, al fine di acquisire un' esatta valutazione delle minorazioni, possono richiedere accertamenti psico - diagnostici ai competenti servizi e presidi delle Unità sanitarie locali.
9. Le commissioni e i collegi decidono con la presenza di tutti i propri componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. Le commissioni e i collegi durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.
11. Le commissioni e i collegi, nel procedere alle visite, seguono ordinariamente il criterio cronologico d' arrivo delle domande. La Giunta regionale emana apposita direttiva in ordine all'eventuale deroga dal suddetto criterio.
12. Le prestazioni rese dalle commissioni sanitarie e dal collegio medico non rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 14 della LR 4 maggio 1982, n. 19, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica.
Art. 9
Rappresentanza in giudizio
1. Nei procedimenti giurisdizionali avverso le decisioni delle commissioni sanitarie previste dalla presente legge, la rappresentanza legale dell'amministrazione compete al Presidente della Giunta regionale.
Art. 10
Compensi
1. Ai componenti effettivi e supplenti delle commissioni e collegi di cui ai precedenti articoli sono corrisposte Lire 40.000 per ogni giornata di seduta oltre ad un compenso aggiuntivo di Lire 2.000, per ogni accertamento eseguito e per un massimo di venti accertamenti per seduta. Ai segretari delle commissioni e collegi compete un gettone di presenza di Lire 40.000.
2. Un gettone di presenza di Lire 40.000 spetta altresì ai Presidenti delle commissioni sanitarie per le riunioni di coordinamento di cui all'art. 6, convocate dal competente Assessore regionale.
3. Ai componenti medici è dovuto altresì il rimborso totale delle spese di viaggio, se compiuto con mezzi pubblici, ovvero nella misura del costo di un quinto di litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza, se compiuto con mezzi privati, qualora vengano effettuate visite in località distanti più di dieci chilometri dalla sede abituale delle rispettive commissioni e collegi ancorchè detta località sia ricompresa nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Unità sanitaria locale. Lo stesso rimborso è dovuto ai Presidenti delle commissioni sanitarie convocate dal competente Assessore regionale ai fini del coordinamento di cui all'art. 6.
4. I compensi per i medici designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni di categoria in seno al collegio medico di cui all'art. 7 sono a carico rispettivamente dell'associazione dei datori di lavoro o dell'associazione di categoria richiedente la visita.
5. Ai componenti e ai segretari delle commissioni sanitarie e dei collegi medici non compete il compenso qualora il relativo incarico sia svolto durante l'orario di lavoro.
6. L'importo dei compensi previsti dal primo comma è aggiornato ogni due anni con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.
Art. 11
Oneri finanziari
1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attivazione delle commissioni sanitarie e dei collegi medici, nei limiti degli importi fissati dalla normativa statale, si provvede mediante l'impiego delle somme assegnate della quota corrente del Fondo sanitario nazionale, a carico delle Unità sanitarie locali ove sono istituiti. Gli oneri di spesa eccedenti tali limiti sono erogati dalle Unità sanitarie locali a carico del bilancio regionale.
2. Con rendiconti semestrali le Unità sanitarie locali richiedono alla Regione il rimborso delle spese inerenti le quote dei compensi a carico del bilancio regionale.
3. La Giunta regionale, d' intesa con le Unità sanitarie locali sedi delle commissioni sanitarie di seconda istanza, determina annualmente le assegnazioni dei mezzi finanziari per l'esericizo delle funzioni attribuite ad eccezione delle spese di cui al precedente comma.
4. Al finanziamento degli oneri a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli oneri derivnati dall'attivazione del coordinamento delle commissioni sanitarie, provvede l'Amministrazione regionale con gli stanziamenti previsti al capitolo 50020 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza e i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione - di consigli, comitati o commissioni" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1987 e con gli stanziamenti che verranno autorizzati sul corrispondente capitolo di spesa per gli anni successivi al 1987.
Art. 12
Norma transitoria
1. Le commissioni sanitarie e i collegi attualmente operanti proseguono la loro attività, con le modalità e i compensi previsti dalla presente legge, fino all'insediamento delle commissioni e collegi nominati ai sensi della presente legge.
Art. 13
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati: gli articoli 7 (Composizione delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti) e 8 (Collegio medico per l'accertamento delle invalidità delle categorie protette) della LR 4 maggio 1982, n. 19, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica; la LR 23 gennaio 1984, n. 5, recante disciplina dei compensi e dei rimborsi ai componenti i collegi medici e le commissioni sanitarie per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti; la LR 6 maggio 1985, n. 18, recante integrazione dell'art. 7 della LR 4 maggio 1982, n. 19.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bolletino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 21 dicembre 1987

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