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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 44

RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI PER LA COSTITUZIONE E IL RINNOVO DI AZIENDE FAUNISTICO - VENATORIE

(Legge di pura modifica. Vedi nota all'art. 1 della L.R. 23 agosto 1979 n. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 22 dicembre 1987

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Nella tariffa allegata alla LR 29 dicembre 1980, n. 60, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, la tabella di cui al numero d' ordine 17 è sostituita da quella allegata alla presente legge.
2. I nuovi importi delle tasse sulle concessioni per la costituzione e il rinnovo di aziende faunistico - venatorie si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le integrazioni dovute per l'anno in corso devono essere versate, senza applicazione di sanzioni, entro trenta giorni.
Art. 2
1. Gli importi in vigore al 31 dicembre 1987 delle tasse sulle concessioni regionali, applicate agli atti indicati al numero d' ordine 17 della tariffa annessa alla LR 29 dicembre 1980, n. 60 di cui all'articolo precedente, sono aumentati del 20% a decorrere dal 1o gennaio 1988.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 44 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 dicembre 1987

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