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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 1
Atti soggetti a pubblicazione
1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna sono pubblicati integralmente:
a) le leggi statali che, a norma dell'art. 123 della Costituzione Sito esterno, approvino norme statutarie per l'Emilia - Romagna;
b) le leggi e i regolamento della Regione Emilia - Romagna;
c) le circolari esplicative delle leggi regionali, nonchè gli atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie di soggetti;
d) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;
e) i dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia - Romagna, a leggi statali impugnate dalla Regione Emilia - Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonchè le ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di legittimità costituzionale di leggi regionali;
f) gli avvisi di concorso.
2. Sono pubblicati, ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale, i decreti del Presidente della Giunta regionale, gli atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi.
3. Sono altresì pubblicati, su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia - Romagna, nonchè comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui non sia prescritta in generale la pubblicazione.
4. Possono essere pubblicati, su determinazione del Presidente della Giunta, a richiesta di enti o amministrazioni interessate, altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale.

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