LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28
NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987
Art. 11
Tiratura
1. La tiratura del Bollettion è determinata, distintamente per i fascicoli contenenti la parte prima e per quelli contenenti le parti seconda e terza, con disposizione del Presidente della Giunta, in relazione alle effettive esigenze di diffusione