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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 11
Tiratura
1. La tiratura del Bollettion è determinata, distintamente per i fascicoli contenenti la parte prima e per quelli contenenti le parti seconda e terza, con disposizione del Presidente della Giunta, in relazione alle effettive esigenze di diffusione

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