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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 12
Appalto
1. L'appalto della stampa del Bollettino è effettuato, mediante licitazione privata, in base ad apposito capitolato d' oneri deliberato dalla Giunta regionale fra le ditte tipografiche esercenti nell'ambito del territorio regionale.

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