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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 13
Distribuzione gratuita
1. Il Bollettino Ufficiale, parti prima, seconda e terza, compresi i supplementi straordinari e gli indici, viene distribuito gratuitamente:
1) ai consiglieri regionali ed ai gruppi consiliari della Regione;
2) ai servizi del Consiglio regionale, della Giunta regionale e dell'Organo regionale di controllo;
3) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: servizi spettacolo, informazione e proprietà intellettuale; ufficio studi e legislazione e ufficio Regioni;
4) ai Ministeri;
5) al Commissario del Governo ed ai Prefetti dell'Emilia - Romagna;
6) alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati;
7) ai senatori e deputati eletti nell'Emilia - Romagna;
8) alla Corte costituzionale;
9) alla Corte suprema di cassazione e alla Procura generale presso la stessa Corte, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, e alla Procura generale presso la stessa, al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
10) all'Avvocatura generale dello Stato;
11) alla Corte d' appello di Bologna e alla Procura generale presso la stessa Corte, e al Tribunale delle acque pubbliche;
12) al Tribunale amministrativo regionale di Bologna e alla sezione distaccata di Parma;
13) ai Tribunali, alle Procure della Repubblica e alle Preture dell'Emilia - Romagna;
14) all'Avvocatura distrettuale dello Stato;
15) ai Comuni dell'Emilia - Romagna, alle Amministrazioni provinciali, al Circondario di Rimini, alle Assemblee di Comuni per la programmazione istituite a norma della LR 27 febbraio 1984, n. 6, alle Comunità montane, nonchè ai gruppi consiliari di detti enti che ne facciano richiesta;
16) alle segreterie regionali e provinciali dei partiti politici;
17) alle federazioni regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella regione;
18) agli enti ed organismi operanti, nell'Emilia - Romagna, nelle materie di competenza regionale;
19) agli uffici statali ed agli organi di polizia cui è demandata l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti regionali;
20) ai Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle altre Regioni;
21) agli organi di informazione che ne facciano richiesta;
22) alle Università dell'Emilia - Romagna;
23) alle biblioteche e centri di lettura dell'Emilia - Romagna che ne facciano richiesta;
24) alla Comunità economica europea;
25) alle organizzazioni ed associazioni che ne facciano richiesta;
26) agli altri soggetti che siano indicati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

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