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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 14
Prezzi
1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, determina il prezzo dell'abbonamento ai fascicoli contenenti la parte prima, il prezzo di abbonamento ai fascicoli contenenti le parti seconda e terza nonchè il prezzo di abbonamento cumulativo.
2. Con lo stesso provvedimento sono fissati i prezzi di vendita dei singoli fascicoli nonchè i prezzi delle inserzioni a pagamento.
3. I prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisi la necessità.

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