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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 15
Vendite al pubblico
1. La vendita al pubblico dei singoli fascicoli del Bollettino Ufficiale è assicurata nei Comuni della Regione Emilia - Romagna con popolazione superiore a ventimila abitanti, di norma mediante apposita convenzione con ditte librarie che garantiscono la regolarità e la continuità della diffusione.
2. I fascicoli arretrati sono disponibili presso la redazione del Bollettino.

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