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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 16
Gestione contabile
1. La gestione contabile del Bollettino è affidato al Servizio provveditorato secondo le modalità di cui alla LR 6 luglio 1977, n. 31 ed al Regolamento regionale concernente il funzionamento dei servizi di provveditorato.
2. Le somme risultanti dalla vendita dei fascicoli, dagli abbonamenti e dal pagamento delle inserzioni confluiscono in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione.
3. In un apposito capitolo di spesa del Bilancio saranno imputate le spese per la stampa e la spedizione del Bollettino, per la stampa e la diffusione di raccolte di leggi regionali nonchè per le altre spese occorrenti ai fini della gestione del bollettino medesimo.

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