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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 18
Supplemento speciale
1. Ai fini della consultazione degli enti e organismi interessati, i progetti di legge, di regolamento, le richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione, le proposte di legge alle Camere a norma dell'art. 121 della Costituzione Sito esterno e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza sono pubblicati, secondo il disposto degli articoli 38 e 59 dello Statuto, in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Sono atti amministrativi di rilevante importanza, ai fini di cui al comma precedente:
- le proposte e i pareri con cui la Regione partecipa alla elaborazione del programma economico nazionale;
- i pareri previsti dagli artt. 132 e 133 della Costituzione;
- i pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica, tranne che da questi non sia assegnato un termine inferiore a sessanta giorni;
- ogni altro atto espressamente qualificato di rilevante importanza dalla legge regionale.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al fine di contribuire alla migliore conoscibilità dell'attività del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione nel Supplemento speciale di atti diversi da quelli indicati nel precedente comma. In questi casi la pubblicazione non determina l'applicazione della procedura e dei termini previsti dagli artt. 38 e 59 dello Statuto.

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