LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28
NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987
Art. 19
Pubblicazione, amministrazione e gestione
1. La pubblicazione del Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale è curata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
2. Alla gestione contabile del Supplemento speciale provvedono i competenti servizi preposti all'amministrazione e gestione del Bollettino Ufficiale.