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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 2
Modalità di pubblicazione
1. La pubblicazione degli atti previsti dall'art. 1, commi 2, 3 e 4, è effettuata nel testo integrale o per estratto a seconda di quanto indicato dal Presidente della Giunta regionale o richiesto dall'amministrazione o ente interessati. Le ordinanze di annullamento o di invito a riesame del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate sono pubblicate per estratto.
2. La redazione dell'estratto degli atti deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa amministrazione richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.
3. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati a norma degli articoli 44 e 45 dello Statuto, rispettivamente, entro cinque giorni dalla promulgazione o dall'emanazione. Gli altri atti sono pubblicati senza ritardo.
4. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi regionali sono pubblicati, a cura dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel Bollettino Ufficiale mediante annotazioni in calce al testo della legge.

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