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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 22
Pubblicazioni previste dall'ordinamento previgente
1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nei Bollettini ufficiali dei Ministeri, nel Foglio Annunzi legali della provincia.

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