Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 3
Richiesta di pubblicazione e relative spese
1. La pubblicazione degli atti degli organi regionali è richiesta direttamente alla direzione del Bollettino Ufficiale dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio regionale o dai competenti Assessori; quella degli atti degli altri enti dalle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione, o mediante richiesta motivata ai sensi dell'art. 1, comma 4.
2. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da regolamenti regionali o da leggi ovvero quando sia richiesta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio, dai competenti Assessori, o quando attiene a funzioni regionali delegate.
3. In tutti gli altri casi la pubblicazione è effettuata a spese dell'ente nel cui interesse è prevista.

Espandi Indice