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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 4
Valore del testo pubblicato e conservazione degli originali delle leggi e degli atti normativi
1. La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali nel Bollettino Ufficiale si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione della copia conforme all'originale.
2. E' istituita, presso la Presidenza della Giunta, la raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia - Romagna; in essa sono inseriti gli originali delle leggi e dei regolamenti, muniti del timbro e del visto del Presidente della Regione.

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