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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 5
Correzione degli errori
1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale deve essere puntualmente conforme al testo trasmesso per la stampa, in originale o copia conforme.
2. Il Presidente della Giunta regionale, qualora il testo di un atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale presenti difformità rispetto al relativo originale, ne ordina la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del Bollettino Ufficiale di un comunicato che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo pubblicato e quale sia il testo esatto che debba essere ad essa sostituito, disponendo altresì, se del caso, la ripubblicazione dell'intero testo.

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