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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 6
Pubblicazione di testi coordinati e di testi aggiornati degli atti normativi regionali
1. Quando un testo avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa, viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale, in calce al provvedimento di modifica, anche l'intera norma nel testo risultante dalle modifiche apportate le quali sono stampate in modo caratteristico.
2. Quando un testo normativo contenga rinvii numerosi, o comunque complessi, a preesistenti disposizioni normative, vengono pubblicate nel Bollettino Ufficiale, in calce al provvedimento, tutte le disposizioni a cui esso rinvia.
3. Quando un testo normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, il Presidente della Giunta regionale può disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di un testo aggiornato della legge o dell'atto nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.
4. I testi indicati nel presente articolo sono redatti dal Servizio affari istituzionali, legislativi e legali della Giunta regionale.

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