LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28
NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987
Art. 7
Responsabilità della pubblicazione e caratteristiche
1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione è curata dal Presidente della Giunta regionale, dal quale dipendono la direzione e la redazione dello stesso.
2. Le caratteristiche del Bollettino Ufficiale devono corrispondere al modello approvato dal Presidente della Giunta.