Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

Art. 8
Ripartizione del Bollettino Ufficiale
1. Il Bollettino Ufficiale si divide in tre parti.
2. Nella parte prima sono pubblicati gli atti previsti dall' art. 1, comma 1. Nella parte seconda sono pubblicati gli atti, previsti dai commi 2 e 3 dello stesso art. 1 ad eccezione degli annunci legali, degli avvisi di concorso e degli atti di cui al quarto comma dell'art. 1, che sono pubblicati nella parte terza.
3. Le parti seconda e terza possono essere pubblicate in un unico fascicolo, distintamente e con numerazione propria rispetto alla parte prima. La vendita, sia in abbonamento che per singoli fascicoli, può essere effettuata separatamente.
4. Il fascicolo contenente la parte prima ha di regola periodicità settimanale, fatto salvo comunque il rispetto del termine previsto dall'art. 2, comma 3; i fascicoli contenenti le parti seconda e terza hanno di regola periodicità quindicinale.

Espandi Indice