LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28
NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987
Art. 9
Indici del Bollettino Ufficiale
1. Sono pubblicati gli indici, cronologico e analitico, del Bollettino Ufficiale con periodicità annuale e ripartiti in relazione alle parti in cui il Bollettino Ufficiale è diviso, in modo da garantire la massima facilitazione della ricerca degli atti pubblicati.