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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 28

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 12 settembre 1987

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI REGIONALI E DI INTERESSE REGIONALE
Espandere area tit1 Titolo II - ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE
Espandere area tit1 Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI REGIONALI E DI INTERESSE REGIONALE
Art. 1
Atti soggetti a pubblicazione
1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna sono pubblicati integralmente:
a) le leggi statali che, a norma dell'art. 123 della Costituzione Sito esterno, approvino norme statutarie per l'Emilia - Romagna;
b) le leggi e i regolamento della Regione Emilia - Romagna;
c) le circolari esplicative delle leggi regionali, nonchè gli atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie di soggetti;
d) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;
e) i dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia - Romagna, a leggi statali impugnate dalla Regione Emilia - Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonchè le ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di legittimità costituzionale di leggi regionali;
f) gli avvisi di concorso.
2. Sono pubblicati, ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale, i decreti del Presidente della Giunta regionale, gli atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi.
3. Sono altresì pubblicati, su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia - Romagna, nonchè comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui non sia prescritta in generale la pubblicazione.
4. Possono essere pubblicati, su determinazione del Presidente della Giunta, a richiesta di enti o amministrazioni interessate, altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale.
Art. 2
Modalità di pubblicazione
1. La pubblicazione degli atti previsti dall'art. 1, commi 2, 3 e 4, è effettuata nel testo integrale o per estratto a seconda di quanto indicato dal Presidente della Giunta regionale o richiesto dall'amministrazione o ente interessati. Le ordinanze di annullamento o di invito a riesame del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate sono pubblicate per estratto.
2. La redazione dell'estratto degli atti deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa amministrazione richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.
3. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati a norma degli articoli 44 e 45 dello Statuto, rispettivamente, entro cinque giorni dalla promulgazione o dall'emanazione. Gli altri atti sono pubblicati senza ritardo.
4. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi regionali sono pubblicati, a cura dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel Bollettino Ufficiale mediante annotazioni in calce al testo della legge.
Art. 3
Richiesta di pubblicazione e relative spese
1. La pubblicazione degli atti degli organi regionali è richiesta direttamente alla direzione del Bollettino Ufficiale dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio regionale o dai competenti Assessori; quella degli atti degli altri enti dalle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione, o mediante richiesta motivata ai sensi dell'art. 1, comma 4.
2. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da regolamenti regionali o da leggi ovvero quando sia richiesta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio, dai competenti Assessori, o quando attiene a funzioni regionali delegate.
3. In tutti gli altri casi la pubblicazione è effettuata a spese dell'ente nel cui interesse è prevista.
Art. 4
Valore del testo pubblicato e conservazione degli originali delle leggi e degli atti normativi
1. La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali nel Bollettino Ufficiale si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione della copia conforme all'originale.
2. E' istituita, presso la Presidenza della Giunta, la raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia - Romagna; in essa sono inseriti gli originali delle leggi e dei regolamenti, muniti del timbro e del visto del Presidente della Regione.
Art. 5
Correzione degli errori
1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale deve essere puntualmente conforme al testo trasmesso per la stampa, in originale o copia conforme.
2. Il Presidente della Giunta regionale, qualora il testo di un atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale presenti difformità rispetto al relativo originale, ne ordina la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del Bollettino Ufficiale di un comunicato che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo pubblicato e quale sia il testo esatto che debba essere ad essa sostituito, disponendo altresì, se del caso, la ripubblicazione dell'intero testo.
Art. 6
Pubblicazione di testi coordinati e di testi aggiornati degli atti normativi regionali
1. Quando un testo avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa, viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale, in calce al provvedimento di modifica, anche l'intera norma nel testo risultante dalle modifiche apportate le quali sono stampate in modo caratteristico.
2. Quando un testo normativo contenga rinvii numerosi, o comunque complessi, a preesistenti disposizioni normative, vengono pubblicate nel Bollettino Ufficiale, in calce al provvedimento, tutte le disposizioni a cui esso rinvia.
3. Quando un testo normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, il Presidente della Giunta regionale può disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di un testo aggiornato della legge o dell'atto nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.
4. I testi indicati nel presente articolo sono redatti dal Servizio affari istituzionali, legislativi e legali della Giunta regionale.
Titolo II
ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE
Art. 7
Responsabilità della pubblicazione e caratteristiche
1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione è curata dal Presidente della Giunta regionale, dal quale dipendono la direzione e la redazione dello stesso.
2. Le caratteristiche del Bollettino Ufficiale devono corrispondere al modello approvato dal Presidente della Giunta.
Art. 8
Ripartizione del Bollettino Ufficiale
1. Il Bollettino Ufficiale si divide in tre parti.
2. Nella parte prima sono pubblicati gli atti previsti dall' art. 1, comma 1. Nella parte seconda sono pubblicati gli atti, previsti dai commi 2 e 3 dello stesso art. 1 ad eccezione degli annunci legali, degli avvisi di concorso e degli atti di cui al quarto comma dell'art. 1, che sono pubblicati nella parte terza.
3. Le parti seconda e terza possono essere pubblicate in un unico fascicolo, distintamente e con numerazione propria rispetto alla parte prima. La vendita, sia in abbonamento che per singoli fascicoli, può essere effettuata separatamente.
4. Il fascicolo contenente la parte prima ha di regola periodicità settimanale, fatto salvo comunque il rispetto del termine previsto dall'art. 2, comma 3; i fascicoli contenenti le parti seconda e terza hanno di regola periodicità quindicinale.
Art. 9
Indici del Bollettino Ufficiale
1. Sono pubblicati gli indici, cronologico e analitico, del Bollettino Ufficiale con periodicità annuale e ripartiti in relazione alle parti in cui il Bollettino Ufficiale è diviso, in modo da garantire la massima facilitazione della ricerca degli atti pubblicati.
Art. 10
Supplementi straordinari
1. Oltre ai fascicoli ordinari, possono essere pubblicati supplementi straordinari, allorchè lo richiedano particolari esigenze.
2. Sono, in ogni caso, pubblicati in appositi supplementi straordinari i bilanci annuali e pluriennali della Regione.
3. L'oggetto degli atti pubblicati in supplementi straordinari è indicato nel sommario del corrispondente fascicolo ordinario.
Art. 11
Tiratura
1. La tiratura del Bollettion è determinata, distintamente per i fascicoli contenenti la parte prima e per quelli contenenti le parti seconda e terza, con disposizione del Presidente della Giunta, in relazione alle effettive esigenze di diffusione
Art. 12
Appalto
1. L'appalto della stampa del Bollettino è effettuato, mediante licitazione privata, in base ad apposito capitolato d' oneri deliberato dalla Giunta regionale fra le ditte tipografiche esercenti nell'ambito del territorio regionale.
Art. 13
Distribuzione gratuita
1. Il Bollettino Ufficiale, parti prima, seconda e terza, compresi i supplementi straordinari e gli indici, viene distribuito gratuitamente:
1) ai consiglieri regionali ed ai gruppi consiliari della Regione;
2) ai servizi del Consiglio regionale, della Giunta regionale e dell'Organo regionale di controllo;
3) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: servizi spettacolo, informazione e proprietà intellettuale; ufficio studi e legislazione e ufficio Regioni;
4) ai Ministeri;
5) al Commissario del Governo ed ai Prefetti dell'Emilia - Romagna;
6) alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati;
7) ai senatori e deputati eletti nell'Emilia - Romagna;
8) alla Corte costituzionale;
9) alla Corte suprema di cassazione e alla Procura generale presso la stessa Corte, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, e alla Procura generale presso la stessa, al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
10) all'Avvocatura generale dello Stato;
11) alla Corte d' appello di Bologna e alla Procura generale presso la stessa Corte, e al Tribunale delle acque pubbliche;
12) al Tribunale amministrativo regionale di Bologna e alla sezione distaccata di Parma;
13) ai Tribunali, alle Procure della Repubblica e alle Preture dell'Emilia - Romagna;
14) all'Avvocatura distrettuale dello Stato;
15) ai Comuni dell'Emilia - Romagna, alle Amministrazioni provinciali, al Circondario di Rimini, alle Assemblee di Comuni per la programmazione istituite a norma della LR 27 febbraio 1984, n. 6, alle Comunità montane, nonchè ai gruppi consiliari di detti enti che ne facciano richiesta;
16) alle segreterie regionali e provinciali dei partiti politici;
17) alle federazioni regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella regione;
18) agli enti ed organismi operanti, nell'Emilia - Romagna, nelle materie di competenza regionale;
19) agli uffici statali ed agli organi di polizia cui è demandata l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti regionali;
20) ai Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle altre Regioni;
21) agli organi di informazione che ne facciano richiesta;
22) alle Università dell'Emilia - Romagna;
23) alle biblioteche e centri di lettura dell'Emilia - Romagna che ne facciano richiesta;
24) alla Comunità economica europea;
25) alle organizzazioni ed associazioni che ne facciano richiesta;
26) agli altri soggetti che siano indicati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 14
Prezzi
1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, determina il prezzo dell'abbonamento ai fascicoli contenenti la parte prima, il prezzo di abbonamento ai fascicoli contenenti le parti seconda e terza nonchè il prezzo di abbonamento cumulativo.
2. Con lo stesso provvedimento sono fissati i prezzi di vendita dei singoli fascicoli nonchè i prezzi delle inserzioni a pagamento.
3. I prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisi la necessità.
Art. 15
Vendite al pubblico
1. La vendita al pubblico dei singoli fascicoli del Bollettino Ufficiale è assicurata nei Comuni della Regione Emilia - Romagna con popolazione superiore a ventimila abitanti, di norma mediante apposita convenzione con ditte librarie che garantiscono la regolarità e la continuità della diffusione.
2. I fascicoli arretrati sono disponibili presso la redazione del Bollettino.
Art. 16
Gestione contabile
1. La gestione contabile del Bollettino è affidato al Servizio provveditorato secondo le modalità di cui alla LR 6 luglio 1977, n. 31 ed al Regolamento regionale concernente il funzionamento dei servizi di provveditorato.
2. Le somme risultanti dalla vendita dei fascicoli, dagli abbonamenti e dal pagamento delle inserzioni confluiscono in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione.
3. In un apposito capitolo di spesa del Bilancio saranno imputate le spese per la stampa e la spedizione del Bollettino, per la stampa e la diffusione di raccolte di leggi regionali nonchè per le altre spese occorrenti ai fini della gestione del bollettino medesimo.
Art. 17
Versamento
1. L'importo degli abbonamenti ed il ricavato dalle vendite sono versati in apposito conto corrente postale intestato al " Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna".
2. Le somme disponibili nel cc sono versate trimestralmente alla Tesoreria della Regione con l'imputazione al capitolo dell'entrata di cui all'art. 16.
Art. 18
Supplemento speciale
1. Ai fini della consultazione degli enti e organismi interessati, i progetti di legge, di regolamento, le richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione, le proposte di legge alle Camere a norma dell'art. 121 della Costituzione Sito esterno e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza sono pubblicati, secondo il disposto degli articoli 38 e 59 dello Statuto, in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Sono atti amministrativi di rilevante importanza, ai fini di cui al comma precedente:
- le proposte e i pareri con cui la Regione partecipa alla elaborazione del programma economico nazionale;
- i pareri previsti dagli artt. 132 e 133 della Costituzione;
- i pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica, tranne che da questi non sia assegnato un termine inferiore a sessanta giorni;
- ogni altro atto espressamente qualificato di rilevante importanza dalla legge regionale.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al fine di contribuire alla migliore conoscibilità dell'attività del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione nel Supplemento speciale di atti diversi da quelli indicati nel precedente comma. In questi casi la pubblicazione non determina l'applicazione della procedura e dei termini previsti dagli artt. 38 e 59 dello Statuto.
Art. 19
Pubblicazione, amministrazione e gestione
1. La pubblicazione del Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale è curata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
2. Alla gestione contabile del Supplemento speciale provvedono i competenti servizi preposti all'amministrazione e gestione del Bollettino Ufficiale.
Art. 20
Caratteristiche
1. Le caratteristiche del Supplemento speciale devono corrispondere al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Sotto la testata dovrà essere, comunque, riportato il testo dell'art. 38 dello Statuto.
Art. 21
Distribuzione
1. La distribuzione del Supplemento speciale è gratuita.
2. La tiratura del Supplemento speciale è determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, in relazione alle effettive esigenze.
3. Spetta altresì all'Ufficio di presidenza l'approvazione degli elenchi dei soggetti cui il supplemento viene inviato, in conformità al disposto di cui al quarto comma dell'art 38 dello Statuto.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22
Pubblicazioni previste dall'ordinamento previgente
1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nei Bollettini ufficiali dei Ministeri, nel Foglio Annunzi legali della provincia.
Art. 23
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 settembre 1987

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