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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 2
Piano occupazionale
1. La Regione Emilia - Romagna, d' intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente legge, promuove ogni iniziativa per favorire l'occupazione, attraverso lo sviluppo dei propri servizi per rispondere adeguatamente ai bisogni della collettività e mediante la riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.
2. A tal fine la Giunta regionale formula annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, comprese in essi le risorse di cui al quarto comma del successivo art. 15, un programma di occupazione tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati.
3. La individuazione dei fabbisogni avverrà a seguito della revisione, nei modi di legge, delle piante organiche, conseguente alla analisi delle funzioni e verifiche dei carichi di lavoro.
4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:
- realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;
- attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;
- incrementare l'efficienza e la produttività dell'Ente utilizzando anche il rapporto a part - time prevedendo l' articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.
5. I programmi annuali di occupazione saranno inviati all'Osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica e all'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, di cui alla LR 15 novembre 1983, n. 40.

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