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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 45
Trattamento di quiescenza
1. Al personale destinatario dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge iscritto a forme esclusive, sostitutive od esonerative della assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data dell'1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988 con decorrenza dalle date medesime.

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