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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1988, n. 2

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 1980, N. 22, RECANTE NORME PER LA UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

(Legge di pura modifica all'art. art. 73 della L.R. 29 marzo 1980 n. 22)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 22 gennaio 1988

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
All'art. 73 della 29/ 3/ 1980, n. 22, come modificato dall'art. 8 della L. R. 21/12/1987, n. 42 è aggiunto il seguente ultimo comma:
"In aderenza al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 28 della Legge 833/ 1978 Sito esterno ed al fine di realizzare il più completo coordinamento della attività delle Unità sanitarie locali con quella dei Comuni, le Unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi e dall' art. 66 della presente legge, possono convenzionarsi con prevalente participazione degli Enti locali territoriali, per la fornitura di medicinali, di materiale sanitario, di altri beni nonchè di servizi, pur ricompresi all'art. 19 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, quando previa apposita indagine di mercato, evidenziano la convenienza, funzionalità e razionalità di acquisire i suddetti beni e servizi tramite convenzioni. "
Sito esterno Sito esterno

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 gennaio 1988

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