LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3
NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988
Art. 10
Regolamento comunale
1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, l'attività e le funzioni del personale di polizia municipale, sono disciplinati dal regolamento comunale sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 4 e 5 e dei seguenti criteri:
a) salve diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della Legge 29 marzo 1983, n. 93 , l'ordinamento del corpo di polizia municipale si articola, per i Comuni di classe I/ A, I/ B, II e III, indicate nella tabella A della Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, in responsabile del corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili); per Comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili);
b) l'organizzazione e la dotazione organica devono essere conformi alle norme generali di cui all'art. 9 e sono determinate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali dei dipendenti, sulla base di criteri che tengano conto del numero della popolazione residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonchè di ogni altro rilevante criterio di carattere istituzionale, socio - economico, di efficienza e funzionalità;
c) ad ogni corpo di polizia municipale è preposto un comandante;
d) il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile, verso il Sindaco, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli addetti;
e) gli addetti alla polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.