LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3
NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988
Art. 15
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge possono essere applicate anche agli Enti locali diversi dai Comuni ove compatibili con le norme vigenti in materia e previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.
2. Per i consorzi di Comuni e altre istituzioni associative di Enti locali si applica l'art. 1 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 .