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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3

NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988

Art. 15
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge possono essere applicate anche agli Enti locali diversi dai Comuni ove compatibili con le norme vigenti in materia e previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.
2. Per i consorzi di Comuni e altre istituzioni associative di Enti locali si applica l'art. 1 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 Sito esterno.

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