LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3
NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988
Art. 17
Disposizione transitoria
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti, alle disposizioni in essa contenute nonchè ad adottare le norme regolamentari in essa previste.
2. Nello stesso termine sono adottati i prescritti modelli di gradi e distintivi per le uniformi.
3. I Comuni adeguano altresì la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi ai modelli stabiliti negli artt. 7 e 8, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.