LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3
NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988
Art. 6
Dipendenza dei servizi di polizia municipale
1. La polizia municipale è alle dipendenze del Sindaco o dell'assessore da lui delegato, che vi sovraintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.
2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata, assolvono i compiti di carattere tecnico - organizzativo, strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio. Il responsabile del servizi di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico - operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate; egli è altresì responsabile della disciplina e dell' addestramento del personale.
3. Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitati in forma associata sono in ogni caso sottoposti all'autorità del Sindaco del comune nel cui territorio si trovano ad operare.
4. L'avvalimento degli addetti al servizio di polizia municipale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o del - l'autorità giudiziaria, richiesto a norma degli artt. 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 per lo svolgimento delle attività indicate alle lettere b) e f) dell'art. 4, è disposto nel rispetto delle intese con l'autorità comunale e previa messa a disposizione degli addetti da parte dell'autorità medesima. La predetta collaborazione è prestata per specifiche operazioni rientranti fra le attribuzioni proprie del Comune e su motivata richiesta delle competenti autorità.