LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3
NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988
Art. 9
Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale
1. La polizia municipale provvede all'espletamento delle funzioni indicate all'art. 4.
2. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno. A tale fine i Comuni possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.
3. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia municipale sono espletati da almeno sette operatori, possono procedere all'istituzione del corpo di polizia municipale.
4. La dotazione organica dei corpi di polizia municipale prevede, di norma, almeno un addetto per ogni 1.000 abitanti.
5. Nei Comuni di classe I/ A, I/ B e II, la dotazione organica del corpo non può essere inferiore ad un addetto per ogni 1.000 abitanti.