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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3

NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988

Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge possono essere applicate anche agli Enti locali diversi dai Comuni ove compatibili con le norme vigenti in materia e previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.
2. Per i consorzi di Comuni e altre istituzioni associative di Enti locali si applica l'art. 1 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 Sito esterno.
Art. 16
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte nel modo seguente:
a) agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 che verra dotato dei finanziamenti necessari con specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 che verrà dotato dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio per lo stesso esercizio a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31. Per gli esercizi successivi sarà la legge annuale di bilancio a determinare l'entità della spesa tenuto conto delle necessità e fatte salve le disponibilità del bilancio stesso;
c) agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui agli artt. 11 e 12 si fa fronte con i fondi collocati nell' ambito del bilancio pluriennale 1987- 1989, a favore degli interventi di formazione professionale previsti ai Capitoli 75160 - 75161 - 75180 - 75290 della parte spesa del bilancio regionale e con le integrazioni che saranno disposte a favore di tali capitoli delle leggi annuali di approvazione o di variazione del bilancio a norma della LR 6 luglio 1977, n. 31 o con specifiche autorizzazioni di spesa disposte dalla legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n 31;
d) agli oneri relativi al funzionamento del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 13 si fa fronte con i fondi collocati al capitolo 02050 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e con i fondi che verranno stanziati ai capitoli corrispondenti al Capitolo 02050 per gli esercizi successivi al 1987.
Art. 17
Disposizione transitoria
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti, alle disposizioni in essa contenute nonchè ad adottare le norme regolamentari in essa previste.
2. Nello stesso termine sono adottati i prescritti modelli di gradi e distintivi per le uniformi.
3. I Comuni adeguano altresì la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi ai modelli stabiliti negli artt. 7 e 8, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

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