LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3
NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Art. 1
Funzioni di polizia locale
1. I Comuni, le Province e gli altri Enti locali esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza nonchè in quelle ad essi delegate.
Art. 2
Gestione associata
1. La Regione promuove e incentiva le iniziative degli Enti locali volte a esercitae in forma associata le funzioni di polizia secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati. In tali ambiti possono essere istituiti consorzi, o altre forme associative consentite dalla legge, per la gestione comune del servizio di polizia.
2. A tale fine concorre al finanziamento di appositi piani per l'acquisto di attrezzature per l'esercizio comune dell' attività di polizia. La Giunta regionale, previo parere del Comitato previsto all'art. 13, provvede annualmente, nel limite dello stanziamento di bilancio, sentita la competente Commissione consiliare, al riparto dei contributi per gli enti interessati che abbiano presentato il piano di acquisto entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 3
Collaborazione fra Enti locali
1. La Regione incentiva, secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art. 2, intese tra gli Enti locali volte a perseguire la collaborazione per gestire servizi a carattere ricorrente, stagionale o occasionale relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio.
2. A tal fine può essere prevista la messa in opera comune di strutture organizzative, di mezzi e strumenti operativi su tutto il territorio interessato nonchè l'impiego del personale relativo, nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego in materia di mobilità del personale.
Art. 4
Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale
1. Gli addetti ai servizi di polizia lcoale, entro gli ambiti territoriali degli enti di appartenenza, provvedono a:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria, la vigilanza ittico - venatoria;
b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliare di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 , nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d' intesa con le autorità competenti, nonchè in caso di privati infortuni;
d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;
e) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
f) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile.
Art. 5
Svolgimento dell'attività sul territorio
1. Le attività di polizia si svolgono, di norma, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, o di quello presso cui il personale sia stato distaccato o comandato.
2. Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti, previa apposita intesa fra gli enti interessati, con la quale è altresì disciplinata la dipendenza funzionale e il potere disciplinare. Di essi sarà data comunicazione al Prefetto, quando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza.
3. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.
4. Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
5. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse, nel rispetto degli accordi sulla mobilità richiamati all'art. 3, sulla base di appositi piani concordati tra le Amministrazioni interessate. Delle missioni va data preventiva comunicazione al Prefetto.
Titolo II
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Art. 6
Dipendenza dei servizi di polizia municipale
1. La polizia municipale è alle dipendenze del Sindaco o dell'assessore da lui delegato, che vi sovraintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.
2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata, assolvono i compiti di carattere tecnico - organizzativo, strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio. Il responsabile del servizi di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico - operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate; egli è altresì responsabile della disciplina e dell' addestramento del personale.
3. Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitati in forma associata sono in ogni caso sottoposti all'autorità del Sindaco del comune nel cui territorio si trovano ad operare.
4. L'avvalimento degli addetti al servizio di polizia municipale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o del - l'autorità giudiziaria, richiesto a norma degli artt. 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 per lo svolgimento delle attività indicate alle lettere b) e f) dell'art. 4, è disposto nel rispetto delle intese con l'autorità comunale e previa messa a disposizione degli addetti da parte dell'autorità medesima. La predetta collaborazione è prestata per specifiche operazioni rientranti fra le attribuzioni proprie del Comune e su motivata richiesta delle competenti autorità.
Art. 7
Segni distintivi
1. L'uniforme degli addetti alla polizia municipale è stabilita, nel modello e nel colore previsto per ciascun capo, dall'allegato A della presente legge.
2. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla polizia municipale recano lo stemma e la denominazione dell'ente di appartenenza nonchè il numero personale di matricola. Essi sono conformi ai modelli previsti dall'allegato B della presente legge.
3. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla polizia municipale, in relazione alle funzioni attribuite, sono stabiliti dall'allegato C della presente legge.
Art. 8
Caratteristiche dei mezzi
1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato D della presente legge.
Art. 9
Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale
1. La polizia municipale provvede all'espletamento delle funzioni indicate all'art. 4.
2. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno. A tale fine i Comuni possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.
3. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia municipale sono espletati da almeno sette operatori, possono procedere all'istituzione del corpo di polizia municipale.
4. La dotazione organica dei corpi di polizia municipale prevede, di norma, almeno un addetto per ogni 1.000 abitanti.
5. Nei Comuni di classe I/ A, I/ B e II, la dotazione organica del corpo non può essere inferiore ad un addetto per ogni 1.000 abitanti.
Art. 10
Regolamento comunale
1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, l'attività e le funzioni del personale di polizia municipale, sono disciplinati dal regolamento comunale sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 4 e 5 e dei seguenti criteri:
a) salve diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della Legge 29 marzo 1983, n. 93 , l'ordinamento del corpo di polizia municipale si articola, per i Comuni di classe I/ A, I/ B, II e III, indicate nella tabella A della Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, in responsabile del corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili); per Comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili);
b) l'organizzazione e la dotazione organica devono essere conformi alle norme generali di cui all'art. 9 e sono determinate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali dei dipendenti, sulla base di criteri che tengano conto del numero della popolazione residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonchè di ogni altro rilevante criterio di carattere istituzionale, socio - economico, di efficienza e funzionalità;
c) ad ogni corpo di polizia municipale è preposto un comandante;
d) il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile, verso il Sindaco, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli addetti;
e) gli addetti alla polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
Titolo III
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Art. 11
Norme per l'accesso
1. L'assunzione del personale di polizia locale avviene esclusivamente per concorso.
2. Per l'ammissione ai concorsi per i posti di comandante del servizio di polizia municipale è richiesto il diploma di laurea, fatte salve diverse disposizioni regolanti l'accesso alle qualifiche funzionali contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego.
3. La Regione promuove, in accordo con gli Enti locali interessati e previo confronto con le Organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione provinciale delle inziative corsuali di formazione professionale, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento del personale di polizia locale.
4. Il numero degli allievi e dei corsi sarà programmato in maniera da garantire il fabbisogno delle Amministrazioni interessate.
5. Le modaltià di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia - in rapporto all'ambito di attività e ai pofili professionali richiesti - nonchè i criteri di preselezione e valutazione finale, saranno definiti con deliberazione del Consiglio regionale.
6. Nei regolamenti, gli Enti locali potranno prevedere che l'intervenuta partecipazione con profitto ai corsi regionali di formazione al lavoro, costituisce titolo valutabile nei concorsi da bandirsi per il reclutamento del personale di polizia.
Art. 12
Formazione professionale
1. La Regione, nell'ambito delle competenze previste dalla L. R. 24 luglio 1979, n. 19:
a) istituisce e coordina strutture anche permanenti per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale della polizia locale, anche nel quadro di un progetto generale di formazione dei dirigenti e degli addetti alle amministrazioni locali;
b) attua interventi sperimentali per la messa a punto delle tipologie formative corrispondenti ai profili professionali degli addetti alla polizia locale;
c) concede contributi per la realizzazione dei corsi di formazione professionale di primo inserimento, di aggiornamento e di riqualificazione rivolte agli addetti alla polizia locale.
2. Le iniziative di cui al punto c) verranno programmate dalle Amministrazioni provinciali nell'ambito dei loro piani formativi annuali, d' intesa con gli Enti locali interessati e previo confronto con le Organizzazioni sindacali.
3. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la intervenuta partecipazione con profitto ai corsi professionali di formazione e di aggiornamento promossi e riconosciuti dalla Regione, costituiscono titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale. Sono comunque fatte salve le eventuali diverse disposizioni regolanti l'accesso a particolari qualifiche funzionali contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego.
Titolo IV
FUNZIONI DI STUDIO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
Art. 13
Comitato tecnico regionale
1. E' istituito il Comitato tecnico regionale in materia di polizia locale.
2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale, svolge le sue funzioni fino al suo rinnovo, ed è composto: dall' assessore regionale competente per materia o da un suo delegato che lo presiede; da un esperto in materia di polizia locale designato dalla Giunta: da tre rappresentanti, designati rispettivamente dalle Sezione regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM; da tre esperti tra quelli designati dalle Organizzaizoni sindacali dei dipendenti degli Enti locali; e da due esperti fra quelli designati rispettivamente dalle Associazioni dei comandanti e dei vigili urbani aventi sede nella regionale.
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale il quale, in caso di omessa designazione di alcuni dei membri, assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede ugualmente alla nomina dei soggetti già designati. In tal caso il Comitato risulta composto, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati.
4. Ai componenti del Comitato spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge regionale per il funzionamento degli organi collegiali.
Art. 14
Compiti del Comitato
1. Il Comitato tecnico regionale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.
2. In particolare, esso formula alla Giunta regionale proposte relative:
a) alle caratteristiche dei servizi di polizia con riferimento ai criteri di cui all'art. 10;
b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale;
c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale: a tale fine esprime pareri sulle richieste di contributi previste dagli artt. 2 e 3;
d) ai corsi di formazione professionale con particoalre riferimento alle materie di insegnamento che dovranno essere omogenei quanto ai contenuti tecnico - culturali;
e) a eventuali comunicati e note esplicative, nelle materie di cui alle lettere del presente comma, ai corpi ed ai servizi di polizia locale.
3. Una struttura organizzativa regionale alle dipendenze funzionali della Giunta, svolge i compiti di supporto tenico e amministrativo all'attività del Comitato.
Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge possono essere applicate anche agli Enti locali diversi dai Comuni ove compatibili con le norme vigenti in materia e previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.
2. Per i consorzi di Comuni e altre istituzioni associative di Enti locali si applica l'art. 1 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 .
Art. 16
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte nel modo seguente:
a) agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 che verra dotato dei finanziamenti necessari con specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 che verrà dotato dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio per lo stesso esercizio a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31. Per gli esercizi successivi sarà la legge annuale di bilancio a determinare l'entità della spesa tenuto conto delle necessità e fatte salve le disponibilità del bilancio stesso;
c) agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui agli artt. 11 e 12 si fa fronte con i fondi collocati nell' ambito del bilancio pluriennale 1987- 1989, a favore degli interventi di formazione professionale previsti ai Capitoli 75160 - 75161 - 75180 - 75290 della parte spesa del bilancio regionale e con le integrazioni che saranno disposte a favore di tali capitoli delle leggi annuali di approvazione o di variazione del bilancio a norma della LR 6 luglio 1977, n. 31 o con specifiche autorizzazioni di spesa disposte dalla legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n 31;
d) agli oneri relativi al funzionamento del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 13 si fa fronte con i fondi collocati al capitolo 02050 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e con i fondi che verranno stanziati ai capitoli corrispondenti al Capitolo 02050 per gli esercizi successivi al 1987.
Art. 17
Disposizione transitoria
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti, alle disposizioni in essa contenute nonchè ad adottare le norme regolamentari in essa previste.
2. Nello stesso termine sono adottati i prescritti modelli di gradi e distintivi per le uniformi.
3. I Comuni adeguano altresì la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi ai modelli stabiliti negli artt. 7 e 8, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 gennaio 1988