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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 1
Finalità
1. I Comuni, le Province e le Unità sanitarie locali (UUSSLL), con la collaborazione delle Organizzazioni e Associazioni interessate, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi per il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo - animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

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