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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 11
Casi di rinuncia alla proprietà
1. E' vietato a chiunque abbandonare i cani. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà di cani, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinchè siano trasferiti alle strutture di ricovero.
2. Sono equiparati all'abbandono il mancato ritiro nei casi previsti al successivo art. 16 o la mancata rinuncia alla proprietà.

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