Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 12
Servizi per il controllo della popolazione canina - Istituzione e compiti
1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, con il coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per il controllo della popolazione canina. Tali servizi operano sotto la vigilanza dei Servizi veterinari delle UUSSLL ed assolvono fra l'altro ai seguenti compiti:
a) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
b) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di maltrattamenti degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
c) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;
d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto al successivo art. 14.

Espandi Indice