Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 13
Gestione dei servizi
1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti loro affidati.
2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli o associati.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 12 i Comuni possono anche avvalersi, previo formale incarico, di personale messo a disposizione, a titolo volontario e gratuito, da organizzazioni e associazioni aventi finalità zoofile.

Espandi Indice