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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 14
Casi di cattura di cani
1. I servizi por il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed inoltre quando ricorrono i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 Sito esterno, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
2. Nessuno al di fuori degli addetti ai servizi di cui al primo comma può procedere alla cattura di cani randagi, o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.
3. Il Sindaco, inoltre, con provvedimento formale, ordina la cattura dei cani detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere o tali da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.
4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E' vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonchè l'uso di trappole che non consentano una rapida segnalazione della presenza dell'animale catturato.
5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 15.
6. Nei casi di infezione rabida previsti all'art. 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 Sito esterno, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo forestale dello Stato e degli altri agenti della Forza pubblica.

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