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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 15
Ricoveri e custodia dei cani
1. Spetta ai Comuni, singolarmente o in forma associata, assicurare:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 Sito esterno, e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie;
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.
2. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai Comune mediante apposite strutture. Alla gestione di tali strutture possono partecipare, previa formale convenzione, associazioni e organizzazioni aventi finalità zoofile.
3. L'azione dei Comuni è coordinata dalle Province e a tal fine i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro 60 giorni dal loro insediamento, definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio e indicano gli interventi necessari.

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