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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 16
Modalità di ricovero
1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza o da parte dei veterinari delle UUSSLL.Qualora si tratti di cani tatuati la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario.
2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o alla loro cessione ad eventuali richiedenti.
3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di 30 giorni; trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti nei reparti o strutture adibite al ricovero permanente.
4. I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio sono iscritti all'anagrafe e tatuati.
5. Nel caso di cessione va data contestuale comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario.
6. Le spese per il ricovero dei cani, nonchè per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 18, sono a carico dei proprietari sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore.

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