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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 17
Requisiti delle strutture
1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 15 devono essere costituite dai seguenti reparti:
a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;
b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
c) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. Si può prescindere da tale reparto purchè i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata.

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