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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 18
Norme igienico - sanitarie
1. Nelle strutture di ricovero per i cani, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico - sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
2. Nelle strutture di ricovero per i cani deve essere garantita l'assistenza veterinaria, ivi compreso un servizio permanente di guardia veterinaria che ha l'obbligo di intervenire nei casi di urgenza per effettuare vaccinazioni, soppressioni eutanasiche od interventi chirurgici o terapeutici.
3. I Servizi veterinari delle UUSSLL esercitano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero al fine di verificarne la rispondenza igienico - sanitaria e svolgono altresì le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.

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