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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 19
Condizioni per la soppressione
1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.
2. I cani catturati o comunque provenienti da strutture di ricovero non possono essere usati a scopo di sperimentazione.
3. La soppressione dei cani, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 Sito esterno, è consentita esclusivamente per motivi di ordine sanitario o di comprovata pericolosità.
4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico, esclusivamente i medici veterinari.
5. E' comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi previsti dal presente articolo nonchè dal successivo art. 22.
6. Chi per errore o involontariamente uccide un cane tatuato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

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