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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 2
Competenze dei Comuni
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente o in forma associata, provvedono a:
a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonchè per la cattura dei cani randagi e vaganti;
b) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero temporaneo o permanente dei cani;
c) esercitare le funzioni di vigilanza sulla osservanza delle leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali;
d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonchè, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto.

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