Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 20
Limitazione delle nascite
1. I Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su proposta delle associazioni di volontariato e con il consenso dei proprietari o detentori, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati.
2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è effettuata previa anestesia se la natura dell'intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e chimici, con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari.

Espandi Indice