LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5
NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988
Art. 21
Vigilanza contro il maltrattamento degli animali
1. I Comuni e le UUSSLL esercitano le funzioni di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma i Comuni si avvalgono dei servizi per il controllo della popolazione canina e della eventuale collaborazione delle organizzazioni e associazioni aventi finalità zoofile, secondo le modalità di cui al precedente art. 13.