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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 22
Cani inselvatichiti - Interventi
1. Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di cui al precedente art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre. Quando la presenza dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre assume carattere di comprovata pericolosità per l'uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico, è possibile ricorrere ad abbattimenti attuati in modo mirato. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati mediante personale specificamente specializzato e addestrato.

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