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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 23
Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, alle imprese agricole e zootecniche sono concessi contributi a titolo di risarcimento per la perdita comprovata di animali causata da cani inselvatichiti o da altri animali predatori.
2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite su proposta della Giunta regionale con provvedimento del Consiglio regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

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