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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 25
Partecipazione dei privati
1. I Comuni per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione di associazioni o gruppi aventi finalità zoofile, previa stipulazione di apposite convenzioni.
2. I Comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.

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