LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5
NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988
Art. 26
Applicabilità ai felini
1. Le norme di cui alla presente legge, fatta eccezione per quanto previsto in materia di anagrafe canina, sono estese, in quanto applicabili, alla popolazione felina.