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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 27
Sanzioni
1. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da Lire 20.000 a Lire 90.000 per violazioni di cui agli artt. 6, 9, 10 e per la mancata segnalazione di cui al sesto comma dell'art. 19;
b) da Lire 100.000 a Lire 600.000 per violazioni di cui all' art. 11 e al quarto comma dell'art. 14;
c) da Lire 200.000 a Lire 1.000.000 per violazioni di cui all'art. 19, commi da 1 a 5;
d) da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 per violazioni delle garanzie igienico - sanitarie di cui al primo comma dell' art. 18;
e) da Lire 300.000 a Lire 3.000.000 per violazioni dell' obbligo di assicurare la tutela del benessere degli animali di cui al primo comma dell'art. 18.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma precedente sono riscossi dai Comuni e acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui al primo comma, lettera d) spettano alle Unità sanitarie locali.

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