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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 28
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, le Province e le UUSSLL, ciascuno per la parte di propria competenza.
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrsipondere contributi fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta.
3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonchè a quelli in applicazione del precedente art. 23, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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